Armi: via libera del CDM all'attuazione delle norme europee

   
      Ridotta da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione    
     

 

 

   
      Armi: via libera del CDM all'attuazione delle norme europee    
     


 

   
     
   
     

 

dalla Redazione  09/08/2018 08:50:07

   
           
     

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, Paolo Savona, e dei Ministri competenti, ha approvato, tra i sette decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, quello sul controllo dell'acquisizione e uso di armi in attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Ministero dell'interno - decreto legislativo - esame definitivo).


La direttiva ha il fine di armonizzare le condizioni di circolazione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali all'interno dell'Unione e impone alle legislazioni degli Stati membri di adottare precise cautele. Recependo la direttiva, il decreto rimodula le categorie delle armi da fuoco; modifica i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse; disciplina le modalità con cui devono essere marcate; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione; armonizza la durata delle autorizzazioni.


Tra le principali novità, il testo introduce un sistema di tracciabilità delle armi uniforme che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell'arma, il divieto assoluto di usare armi "camuffate", intese come armi modificate in modo da assumere caratteristiche esteriori di un altro oggetto, e l'obbligo, per ottenere il nulla osta all'acquisto di armi, di produrre un'autocertificazione con la quale si attesta di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio.


Infine, il decreto riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione e prescrive l'obbligo di presentare la certificazione medica necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d'armi, e integra la disciplina esistente sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile ma non incide sulla disciplina relativa all'acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).




   
           
           
     

 

 

   
     

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